Esenzioni IMU anni 2021 e 2022
Per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).
DECRETO RISTORI QUATER
Decreto Legge 30 novembre 2020 n. 157 – articolo 8 “Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU”L'articolo 8, richiamando tutte le norme di esenzione, chiarisce che rientrano tra i beneficiari anche i gestori delle attività economiche indicate da dette norme se coincidono con l soggetti passivi d'imposta.
Art. 8. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU
1. Le disposizioni di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’artico-lo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.
Pertanto l'esenzione IMU della seconda rata 2020, relativa ai casi in cui è richiesta la coincidenza tra gestore e proprietario dell'immobile, compete anche ai titolari di un diritto reale di godimento, agli utilizzatori in forza di un contratto di leasing e ai concessionari di beni demaniali.
DECRETO RISTORI TER
Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154
Tra gli altri provvedimenti, prevede che l’allegato 2 del Ristori bis (D.L. n. 149/2020) viene integrato con la seguente riga:
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 200%;
DECRETO LEGGE “MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”
Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159.
L'articolo 1 proroga (comma 4-quinquies) gli adempimenti ai fini della pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 2020 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze differendo le date di inserimento e pubblicazione rispettivamente del 14 ottobre e del 28 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.
Resta fermo (comma 4-sexies) il termine del 16 dicembre per il versamento del saldo IMU da effettuarsi sulla base degli atti pubblicati nel suddetto sito internet.
L'eventuale differenza d'imposta (comma 4-septies) calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù del differimento e quella versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati è dovuta senza sanzioni ed interessi entro il 28 febbraio 2021.
DECRETO RISTORI BIS
Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149
- articolo 1 “Sostituzione dell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137” per sostenere ulteriori attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 viene sostituito, ampliando, l'Allegato 1 al D.L. 137/2020 che cancella per le attività ivi indicate la seconda rata IMU sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- articolo 5 “Cancellazione della seconda rata IMU” in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 2 del suddetto decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ”zone rosse”.
DECRETO RISTORI - D.L. 137/2020
Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 – ART. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU)
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
DECRETO AGOSTO
Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 “Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo”
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU per gli:
- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
N.B.: secondo le indicazioni ministeriali di cui alle “FAQ-Versamento e cancellazione della prima e seconda rata IMU 2020” del 4/12/2020 le attività svolte negli immobili di cui alla lett. b) dell'articolo 177 del Decreto Rilancio devono essere esercitate in forma imprenditoriale come desumibili dai relativi codici ATECO.