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COME FARE PER

Nuova IMU dal 2020

Descrizione:

La nuova imposta decorre dal 1° gennaio 2020.

È disciplinata dalla Legge 160/2019, che ha abolito la IUC nelle componenti Imu e Tasi.


Come Fare:
Chi deve pagare la nuova IMU? 

Il presupposto dell'imposta è il possesso di:

  • immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)
  • aree edificabili
  • terreni agricoli.

(Legge 160/2019, art. 1, comma 740)

I soggetti passivi sono:

  • il proprietario 
  • l’usufruttuario
  • l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario)
  • il titolare del diritto d’uso e di abitazione
  • il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la  durata del contratto
  • il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio
  • il concessionario di aree demaniali
  • l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria) (art.1 comma 768).

(Legge 160/2019, art. 1, comma 740)

Iscritti AIRE - Dall'anno 2020 l’alloggio posseduto dal cittadino italiano residente all’estero - iscritto all’AIRE e già pensionato nel  paese di residenza - non è più assimilato all’abitazione principale.

Beni condominiali - Per i beni condominiali soggetti a Imu, il versamento dell’imposta deve ora essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

Termini di presentazione delle dichiarazioni Dichiarazione Imu 2019 per variazioni internvenute nell'anno 2019 - presentazione entro il 31.12.2000

Dichiarazione Imu 2020 per variazioni internvenute nell'anno 2020- presentazione entro il 30.06.2021


Informazioni specifiche:

Esenzioni IMU anni 2021 e 2022

Per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

DECRETO RISTORI QUATER
Decreto Legge 30 novembre 2020 n. 157 – articolo 8 “Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU”L'articolo 8, richiamando tutte le norme di esenzione, chiarisce che rientrano tra i beneficiari anche i gestori delle attività economiche indicate da dette norme se coincidono con l soggetti passivi d'imposta.

Art. 8. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU
1. Le disposizioni di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’artico-lo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

Pertanto l'esenzione IMU della seconda rata 2020, relativa ai casi in cui è richiesta la coincidenza tra gestore e proprietario dell'immobile, compete anche ai titolari di un diritto reale di godimento, agli utilizzatori in forza di un contratto di leasing e ai concessionari di beni demaniali.


DECRETO RISTORI TER
Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154
Tra gli altri provvedimenti, prevede che l’allegato 2 del Ristori bis (D.L. n. 149/2020) viene integrato con la seguente riga:
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 200%;

DECRETO LEGGE “MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”

Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159.
L'articolo 1 proroga (comma 4-quinquies) gli adempimenti ai fini della pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 2020 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze differendo le date di inserimento e pubblicazione rispettivamente del 14 ottobre e del 28 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.
Resta fermo (comma 4-sexies) il termine del 16 dicembre per il versamento del saldo IMU da effettuarsi sulla base degli atti pubblicati nel suddetto sito internet.
L'eventuale differenza d'imposta (comma 4-septies) calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù del differimento e quella versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati è dovuta senza sanzioni ed interessi entro il 28 febbraio 2021.

DECRETO RISTORI BIS
Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149

  • articolo 1 Sostituzione dell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137” per sostenere ulteriori attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 viene sostituito, ampliando, l'Allegato 1 al D.L. 137/2020 che cancella per le attività ivi indicate la seconda rata IMU sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • articolo 5 Cancellazione della seconda rata IMU in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 2 del suddetto decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto zone rosse.

DECRETO RISTORI - D.L. 137/2020

Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 – ART. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.


DECRETO AGOSTO

Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 “Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo”
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU per gli:

  • a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;
  • d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

N.B.: secondo le indicazioni ministeriali di cui alle “FAQ-Versamento e cancellazione della prima e seconda rata IMU 2020” del 4/12/2020 le attività svolte negli immobili di cui alla lett. b) dell'articolo 177 del Decreto Rilancio devono essere esercitate in forma imprenditoriale come desumibili dai relativi codici ATECO.


Dove Rivolgersi:
Ufficio Ragioneria e Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)

Riferimenti Normativi:
Si rimanda al REGOLAMENTO COMUNALE 

Collegamenti:
- Portale Federalismo Fiscale
Documenti allegati:
File pdfNovità rispetto al 2019 (122,59 KB)

File pdfAutocertificazione COMODATO (19,85 KB)

File pdfRichiesta rimborso IMU - TASI (90,12 KB)