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Lunedì, 19 Febbraio 2024

ELEZIONI 2024



ELEZIONI 2024


Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 ha fissato la data di svolgimento delle Elezioni Europee e del turno ordinario di elezioni amministrative per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

Il predetto provvedimento ha stabilito che:

  •  le operazioni di votazione si svolgeranno sabato 8 giugno dalle ore 14 alle ore 22 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23;
  • le operazioni di scrutinio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia inizieranno domenica 9 giugno appena concluse le operazioni di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione elettorale mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì 10 giugno alle ore 14;
  • ai fini del computo dei termini procedimentali, si considera giorno della votazione quello della domenica.

Tra i Comuni chiamati alle urne - oltre che per l’elezione del Parlamento Europeo - per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale figura anche Somano.

  • I cittadini di uno Stato dell’Unione europea residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di voto devono presentare la domanda di iscrizione alle Liste aggiunte comunali entro e non oltre il 30 aprile (modello domanda amministrative)
APPROFONDIMENTI:

Rilascio tessere elettoraliVoto da parte degli studenti fuori sedeAperture ufficio elettorale

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata presso la segreteria comunale dalle ore 8:00 del 30° giorno alle ore 12:00 del 29° giorno antecedente la data stabilita per le consultazioni, quindi dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di venerdì 10 maggio e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di sabato 11 maggio 2024.

In ragione della dimensione demografica del Comune di Somano, il numero dei consiglieri da eleggere - oltre al Sindaco - è pari a 10.

Le liste dovranno contenere un minimo di 7 ed un massimo di 10 candidati e dovranno assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi (nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi).
Esse NON dovranno essere sottoscritte in quanto comune sotto i 1.000 abitanti.

SI RACCOMANDA DI STAMPARE I MODELLI (DICHIRAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA) SU FOGLIO A3, FRONTE E RETRO.

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI

La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell’articolo 14 della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall’articolo 38-bis, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

CAUSE DI INCANDIDABILITA'

Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.
Il candidato alla carica di Consigliere non può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni allorquando le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri comuni.
Ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, deve rendere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 del d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235.

CONTRASSEGNO DELLA LISTA

Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno della lista collegata, da riprodurre sul manifesto con i candidati e sulle schede di votazione.
E' vietato l'utilizzo di contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste già presentate ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui siano estranei i presentatori medesimi.
Sono altresì vietati i contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa ovvero simboli propri del Comune e denominazioni o simboli/marchi di società (anche sportive), in assenza del deposito di apposita autorizzazione all'uso da parte della società stessa.
E' fatto divieto, infine, di utilizzare contrassegni con espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento ad ideologie di stampo fascista o nazista, nonchè di qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, ideologie di stampo autoritario.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.
All'atto della presentazione della lista deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Le presenti informazioni hanno carattere riassuntivo ed orientativo. Si suggerisce caldamente di far riferimento, per una puntuale e completa trattazione della materia, alle istruzioni ufficiali per la presentazione e l’ammissione delle candidature di cui al seguente link.

 

 





Documenti allegati: